Stemma Ordine Costantiniano - Cattedrale Barcelona

Di seguito sono riportati gli Statuti del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio sotto la regola di San Basilio, dati in Cannes il 20 luglio 1934 e modificati 16 luglio 1943 da S.A.R. il Principe Don Ferdinando-Pio di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, ulteriormente modificati a Madrid il 31 ottobre 1987 e il 1° ottobre 2004 dall’ Infante di Spagna S.A.R. il Principe Don Carlos di Borbone delle Due Sicilie e Borbone-Parma, Duca di Calabria, Conte di Caserta, con gli ampliamenti da lui decretati a Madrid il 19 settembre 1988, con effetto dal 1° gennaio 1968. Inoltre, seguono il Regolamento per la gestione e l’esame delle provanze nobiliari e il Regolamento araldico, dati a Madrid il 27 novembre 1988 dal S.A.R. Don Carlos. La rassegna si conclude con alcune dichiarazioni storiche sui privilegi nobiliari dei Cavalieri di Giustizia e il testo dell’Anziano regolamento per l’ammissione alla Professione.

SOMMARIO

Statuti
del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio

sotto la regola di San Basilio

Dati in Cannes 20 luglio 1934; modificati 16 luglio 1943; ulteriormente modificati 31 ottobre 1987 e 1° ottobre. 2004

CAPITOLO I
 – FINALITÀ DELL’ORDINE – 

II Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio è un Ordine equestre-religioso, il quale dalla sua remotissima origine, si propone la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede, e la difesa della Santa Romana Chiesa, alla quale è strettamente legato per speciali benemerenze acquisite in Oriente combattendo gli infedeli e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.
È così non solamente precipuo dovere dei Cavalieri di vivere da perfetti cristiani, ma sarà proprio di essi l’associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all’incremento dei principi religiosi nelle masse e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita cristiana.
L’Ordine, a rinsaldare maggiormente le sue secolari istituzioni, conciliandole con le esigenze dei tempi, che per la loro evoluzione hanno trasformato tutto il regime della odierna società, si propone anche di dare il suo maggior contributo di azione e attività alle due grandi opere eminentemente sociali dell’Assistenza Ospedaliera e della Beneficenza.

CAPITOLO II
 – GRADI DELL’ORDINE E NUMERO DEI CAVALIERI – 

ARTICOLO I

I gradi dell’Ordine sono:
a) Bali Cavalieri di Gran Croce di Giustizia;
b) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Giustizia;
c) Cavalieri e Dame di Gran Croce Jure Sanguinis;
d) Cavalieri e Dame di Gran Croce di Merito;
e) Cavalieri e Dame di Giustizia;
f) Cavalieri e Dame Jure Sanguinis;
g) Cavalieri e Dame di Merito;
h) Cavalieri e Dame di Ufficio (Croce al Merito);
i) Cappellani.
Commendatori sono i Cavalieri delle varie Categorie, i quali hanno fatto donazione all’Ordine di una parte dei loro beni, rendendosi benemeriti.

ARTICOLO II

II numero dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia non può essere superiore a cinquanta, in memoria degli eletti personaggi prescelti dal grande Costantino per la custodia del Labaro, e ciascuno di essi ha il titolo di uno degli antichi Baliaggi o Priorati, e il trattamento di Eccellenza e di Don.
Restano di soprannumero i Principi Reali e gli Eminentissimi Cardinali.
II numero dei Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a centocinquanta.
II numero delle Dame di Gran Croce di Giustizia, Jure Sanguinis e di Merito è limitato a settantacinque.
È, invece, illimitato il numero dei Cavalieri e delle Dame degli altri gradi.

CAPITOLO III
 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE – 

ARTICOLO I

La Croce Costantiniana può essere concessa a persone di qualsiasi nazionalità che professino la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che siano fornite delle virtù che si addicono a un perfetto Cavaliere Cristiano.

ARTICOLO II

La Collazione dell’Ordine è devoluta al Gran Maestro, secondo le norme che seguono:
a) La dignità di Bali Cavaliere di Gran Croce di Giustizia è riservata a Sovrani, Principi Reali, Cardinali di Santa Romana Chiesa e a rappresentanti delle più illustri famiglie nobili.
b) La Gran Croce di Giustizia, è riservata ai rappresentanti delle più illustri famiglie nobili che si siano distinti per eccezionali benemerenze verso l’Ordine. Parimenti può essere conferita tale distinzione a Sovrani, Principesse Reali e a qualche Dama di elevatissima posizione sociale. Sia per i Cavalieri che per le Dame è necessario requisito il possedere nobiltà generosa di almeno duecento anni nei quattro quarti, requisito richiesto per l’intera categoria di Giustizia.
c) La Gran Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che, essendo nobili da parte paterna, rivestano alte dignità o ricoprano cariche di prestigio, o si fregino di onorificenze di grado elevato, o si siano distinti per eccezionali benemerenze verso l’Ordine.
d) La Gran Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) è riservata a coloro che ricoprano cariche elevate o si fregino di alte onorificenze e si siano distinti per meriti eccezionali confronti dell’Ordine.
e) La Croce di Giustizia (per Cavalieri e Dame) è riservata esclusivamente a coloro che facciano prove di nobiltà generosa per quattro quarti paterni e materni, giusta le antiche disposizioni statutarie, la risoluzione Magistrale del 17 aprile 1762 e le disposizioni del 10 gennaio 1850.
f) La Croce Jure Sanguinis (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a persone le quali, giusta il dispaccio 5 febbraio 1855, pur non essendo in grado di fare tutte le prove richieste dalla categoria di Giustizia, appartengano a famiglia di antica e provata nobiltà.
g) La Croce di Merito (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro i quali si siano resi meritevoli per pregi personali e per servigi, particolarmente di natura religiosa, resi all’Ordine.
h) La Croce di Ufficio (per Cavalieri e Dame) può essere concessa a coloro che hanno servito l’Ordine con merito personale ed è anche detta “Riconoscimento del Merito”.
i) Cappellani possono essere quei sacerdoti, appartenenti a famiglie di civile condizione, i quali, nell’esercizio del loro ministero, hanno prestato o sono in grado di prestare utili servigi all’Ordine.

ARTICOLO III

L’età minima consentita per l’ammissione all’Ordine è stabilita in anni ventuno.

ARTICOLO IV

Agli Ecclesiastici è permesso di aspirare a ciascuno dei suddetti gradi, purché abbiano i requisiti richiesti.

ARTICOLO V

II Gran Maestro si riserva la facoltà di concedere la Croce dell’Ordine, Motu Proprio, in deroga ai precedenti Articoli II e III, pur rispettando il numero delle alte categorie.

CAPITOLO IV
 – DECORAZIONI DISTINTIVI E UNIFORMI DELL’ORDINE – 

ARTICOLO I

La Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio é di oro gigliata, smaltata di color porpora; ha forma greca, caricata alle quattro estremità delle lettere I.H.S.V. (In Hoc Signo Vinces) e nel centro ha monogramma PX con a lato le lettere greche Alfa e Omega. II nastro dell’ordine è di seta ondata cilestre.

ARTICOLO II

I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia portano la Croce dell’Ordine, larga 5 centimetri, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare in oro, ed avente all’estremità un San Giorgio a cavallo (della dimensione di cm. 3) in atto di ferire il dragone; il tutto è pendente da una fascia ondata cilestre, larga cm. 10, che va dalla spalla destra al fianco sinistro.
I detti Cavalieri portano anche sul lato sinistro del petto, una placca filigranata in oro, a raggi uscenti, del diametro di cm. 9, caricata della Croce dell’Ordine.
I Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, se Capi di Famiglie Reali, o se ricoprono Alte Cariche nell’Ordine, possono essere autorizzati, per speciale personale concessione scritta dal Gran Maestro, a far uso del Collare Costantiniano in catena d’oro, formato da monogrammi costantiniani, e avente appeso al centro un San Giorgio a cavallo.
I Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, portano le stesse insegne dei Balì, ma senza il San Giorgio a cavallo.
Le Dame di Gran Croce di Giustizia hanno la decorazione di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri (e questa dimensione è uguale per tutte le categorie di Dame) sormontata dalla sola Corona Reale, senza il San Giorgio a cavallo . La decorazione pende da una fascia di seta ondata cilestre larga cm. 5 che va dalla spalla destra al fianco sinistro.
Parimenti di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri è la placca da portarsi sul lato sinistro del petto.

ARTICOLO III

I Cavalieri di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne dei Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia ma senza il San Giorgio a cavallo e senza il Trofeo militare sulla Corona Reale, se di Jure Sanguinis; senza San Giorgio, Trofeo e Corona se di Merito. Hanno la placca in argento.
Le Dame di Gran Croce Jure Sanguinis e di Merito portano le stesse insegne delle Dame di Gran Croce di Giustizia, ma senza la Corona Reale sulla Croce. Hanno la placca in argento.

ARTICOLO IV

I Cavalieri di Giustizia portano la Croce dell’Ordine larga cm. 4 e mezzo, sormontata dalla Corona Reale e dal Trofeo Militare pendente al collo da un nastro di seta ondata cilestre, largo cm. 5.
Portano anche la placca identica a quella delle due precedenti categoria di Giustizia.
Le Dame di Giustizia portano la Croce dell’Ordine delle stesse dimensioni di quella delle Dame di Gran Croce di Giustizia appesa ad una nocca di seta ondata cilestre sulla spalla sinistra.
Hanno una placca identica a quella della Dame di Gran Croce di Giustizia.

ARTICOLO V

I Cavalieri Jure Sanguinis hanno al collo la decorazione uguale a quella dei Cavalieri di Giustizia, ma senza il trofeo militare.
La placca è in argento invece che in oro, salvo Motu Proprio del Gran Maestro.
Le Dame Jure Sanguinis portano sulla spalla sinistra la decorazione uguale a quella delle Dame di Giustizia. Hanno la placca in argento invece che in oro.

ARTICOLO VI

I Cavalieri di Merito portano al collo la Croce dell’Ordine senza la Corona Reale e senza il trofeo militare. Portano la placca di argento soltanto se nominati di Motu Proprio dal Gran Maestro.
Le Dame portano la decorazione dell’Ordine, sospesa ad una nocca, sulla spalla sinistra, senza la Corona Reale sulla Croce; esse non portano la placca.

ARTICOLO VII

I Cavalieri e le Dame d’Ufficio portano la Croce dell’Ordine, senza la Corona Reale, pendente da un nastro di seta ondata celeste da portarsi al lato sinistro del petto, largo rispettivamente 4,5 e 3,0 centimetri.

ARTICOLO VIII

I Cappellani portano al collo, pendente da un laccio di seta celeste, la Croce dell’Ordine sormontata dalla sola Corona Reale.
Sul lato sinistro del petto, per Real Dispaccio del 27 Ottobre 1815 hanno una placca in argento, di un terzo più piccola di quella dei Cavalieri e con raggi rientranti nei bracci della Croce.

ARTICOLO IX

I Cavalieri Professi portano anche la Croce dell’Ordine senza corona o trofeo, sul lato sinistro del petto.

ARTICOLO X

I Cavalieri Costantiniani laici possono usare l’uniforme militare approvata con Decreto Magistrale del 12 febbraio 1912.
In forza di tale Decreto l’uniforme consiste in una tunica e calzoni di colore bleu de roi con bande ai calzoni, spalline e cintura oro, colletto e paramenti bianchi ricamati in oro secondo i gradi, il tutto giusta i figurini annessi al predetto Decreto.
II cappello è la feluca di forma simile a quella degli altri Ordini Equestri con coccarda cilestre.
Portano la spada e gli speroni.

ARTICOLO XI

I Cavalieri e le Dame laici possono indossare durante le cerimonie religiose il manto cerimoniale approvato per le diverse categorie, con Decreto Magistrale, in panno “bleu de roi” recante sul lato sinistro la Croce dell’Ordine larga cm 25; il collo del mantello è di velluto rosso, decorato da fregi d’oro secondo il loro grado, e tenuto da due fermagli rotondi, caricati della Croce dell’Ordine, contornati di foglie di alloro, uniti da una catena pure d’oro. I Cavalieri professi portano lo stesso mantello, ma con il collo di velluto bianco, decorato da fregi d’oro, secondo il loro grado.

CAPITOLO V
 – CARICHE E DIGNITÀ –

ARTICOLO I

II Supremo Reggitore e Prima Dignità dell’Ordine è il Gran Maestro, con tutti quei diritti tradizionali che si rilevano dalle speciali concessioni e dalle Bolle dei Romani Pontefici.
La dignità di Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, in quanto erede della Casa Farnese, si trasmette per successione di primogenitura; in mancanza di eredi, la successione stessa ha luogo per destinazione testamentaria; se questa manchi, tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, in virtù delle antichissime consuetudini, e secondo lo spirito degli Statuti Farnesiani, approvati dalla Santa Sede, si riuniranno per eleggere fra loro stessi il nuovo Gran Maestro.

ARTICOLO II

L’elezione sarà fatta per votazione a scrutinio segreto, e risulterà eletto quel Cavaliere il quale, in tre votazioni successive, avrà ottenuto complessivamente il maggior numero dei voti.
In caso eccezionale di parità di voti, quello del Gran Prefetto sarà reso palese, e conterà doppio.

ARTICOLO III

Sarà chiesta dal Gran Maestro, secondo l’uso, al Santo Padre la nomina presso l’Ordine di un Consigliere Ecclesiastico, il quale rappresenta i legami di tradizionale, filiale devozione che unirono sempre la Sacra Milizia alla Chiesa, e l’indipendenza di essa da qualsiasi altra potestà.

ARTICOLO IV

II Gran Maestro nomina un Gran Prefetto, un Gran Cancelliere, un Gran Priore, un Gran Tesoriere, un Grande Inquisitore, ed un Segretario.
Nomina anche almeno dodici Consiglieri i quali, unitamente ai suddetti, formano la Deputazione incaricata del Governo dell’Ordine.
Nomina, infine, un Segretario Generale del Gran Magistero, attendente alla sua Persona.

CAPITOLO VI
 – GOVERNO DELL’ORDINE – 

ARTICOLO I

La Direzione morale, disciplinare e amministrativa delI’Ordine è affidata dal Gran Maestro alla Deputazione, composta quindi, di almeno diciotto membri, con sede in Madrid.
Essa è formata dal Gran Prefetto, dalle Quattro Grandi Cariche dell’Ordine, dal Segretario, e dagli altri membri Consiglieri, tutti nominati dal Gran Maestro.
Il Gran Prefetto è il Presidente della Deputazione.
I Vice Presidenti (normalmente due) sono dal Gran Maestro scelti tra i Consiglieri che non rivestano cariche; ad uno dei Vice Presidenti può essere conferita la qualifica di Primo Vice Presidente.

ARTICOLO II

La Deputazione:
1. Soprintende alla organizzazione generale di tutte le opere civili e religiose in conformità delle finalità dell’Ordine.
2. Propone al Gran Maestro le domande di ammissione dei Cavalieri e delle Dame che abbiano i requisiti voluti, e le espulsioni dall’Ordine di coloro che si siano resi immeritevoli di appartenervi.
3. Forma i bilanci, regola l’amministrazione e le opere civili dell’Ordine e, d’intesa col Gran Priore, stabilisce i servizi religiosi.
4. Delibera il conto delle gestioni finanziarie ed ogni anno ne compila la relativa relazione da spedirsi al Gran Maestro per il benestare.
5. Stabilisce tutto il cerimoniale dell’Ordine.
6. Delibera su tutti gli atti che riguardano l’Ordine e nell’uso delle entrate, salvo approvazione del Gran Maestro.
I membri della Deputazione godono del titolo di Eccellenza “durante munere”.

ARTICOLO III

Per il buon andamento dell’amministrazione e per la esecuzione di tutti gli atti e provvedimenti emessi dalla Deputazione, in seno alla stessa è costituito un Consiglio di Presidenza composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dalle Quattro Grandi Cariche e dal Segretario della Deputazione.
Al Consiglio di Presidenza è affidato il disbrigo degli affari ordinari.

ARTICOLO IV

Le attribuzioni del Presidente della Deputazione sono:
Disporre le convocazioni della Deputazione e reggerne le adunanze.
Aver cura delle deliberazioni prese dalla Deputazione.
Procedere, assistito dal Segretario, alla verifica di cassa, facendo compilare un apposito verbale da sottoscrivere dalle parti.
Presentare alla Deputazione il conto reso dal Gran Tesoriere e spedirlo per l’approvazione al Gran Maestro.
Firmare la corrispondenza ufficiale con il Gran Maestro e anche (quando non ne dia incarico al Gran Cancelliere o al Segretario) con Autorità, Enti ecc.
Accertarsi della regolarità di ogni ramo del servizio.

ARTICOLO V

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assumerà le funzioni il Primo Vice Presidente.

CAPITOLO VII
 – ATTRIBUZIONE DELLE CARICHE – 

ARTICOLO I

II Gran Prefetto è la prima Autorità dell’Ordine dopo il Gran Maestro, e normalmente lo rappresenta.
In caso di mancanza del Gran Maestro o durante la minore età di lui, ne assumerà le funzioni: nel primo caso provvederà, entro un periodo di tempo di sei mesi, a riunire tutti i Balì Cavalieri di Gran Croce di Giustizia per la elezione del nuovo Gran Maestro (v. Art. I del Cap. V).

ARTICOLO II

Al Gran Cancelliere e affidata la Cancelleria dell’Ordine. Tiene in consegna tutti i documenti riguardanti le nomine dei Cavalieri, controfirma i Decreti di nomina, firma i mandati di pagamento, e li passa al Gran Tesoriere per la esecuzione.
In caso di assenza o di impedimento del Gran Cancelliere, ne assumerà le funzioni il Vice Gran Cancelliere.

ARTICOLO III

Il Gran Priore ha la sopraintendenza spirituale dell’Ordine, e la sorveglianza diretta dei Cappellani.
Esso è scelto tra gli Ecclesiastici più chiari dell’Ordine e, qualora non abbia la Gran Croce, questa è senz’altro a lui conferita all’atto della nomina a Gran Priore, restando in ogni caso non compreso nel numero di 150 stabilito dall’Art. II del Capitolo II.
In caso di assenza o di impedimento del Gran Priore, ne assumerà le funzioni uno dei Vice Gran Priori.
I Presidenti delle Commissioni nazionali, con l’assenso del Gran Maestro ed allo scopo di favorire il miglior governo spirituale dell’Ordine, possono nominare un Cappellano Capo per la rispettiva nazione, il quale coadiuva il Gran Priore o i Vice Gran Priori nelle loro proprie funzioni.

ARTICOLO IV

II Gran Tesoriere ha il delicato incarico di custodire la cassa dell’Ordine, ed è l’unico abilitato al maneggio dei valori di pertinenza dell’Ordine.
Dà esecuzione di mandati di pagamento che gli saranno trasmessi; riscuote le somme per conto dell’Ordine, e rilascia le relative quietanze.
Annualmente (normalmente nel mese di aprile) presenta alla Deputazione il conto consuntivo dell’anno chiuso il 31 dicembre, ed il bilancio preventivo per l’anno in corso.
In caso di assenza o di impedimento del Gran Tesoriere, ne assumerà le funzioni il Vice-Gran Tesoriere.

ARTICOLO V

L’Auditore-Generale (anziano Grande Inquisitore) veglia sull’esatto adempimento delle disposizioni statutarie dell’Ordine, ed ogni qualvolta dovesse accertare che Cavalieri Costantiniani si comportino in modo contrario ai loro doveri cavallereschi, ne riferirà al Gran Prefetto, il quale, a sua volta, dovrà renderne edotta la Deputazione per provocare, se necessario, i provvedimenti del caso.

ARTICOLO VI

Il Segretario della Deputazione coadiuva il Gran Cancelliere nella tenuta della Cancelleria e nel disbrigo delle pratiche della corrispondenza; tiene in consegna i registri e i protocolli dell’Ordine, dirama gli avvisi di convocazione della Deputazione e redige i verbali delle sedute di essa, come di quelle del Consiglio di Presidenza.

ARTICOLO VII

Per il miglior funzionamento dell’Ordine possono essere nominati, Commissioni o Associazioni nazionali, Coordinatori, Delegati, come rappresentanti aventi competenza territoriale.

ARTICOLO VIII

Sono consentite nelle varie Nazioni le Associazioni Nazionali dei Cavalieri Costantiniani uniti con l’Associazione Internazionale con Sede in Madrid, ed in tal caso, la nomina dei Presidenti delle Associazioni stesse è fatta, udita la Deputazione, dal Gran Maestro, al quale verranno anche sottoposti per l’approvazione, gli Statuti delle Associazioni da costituire.

CAPITOLO VIII
 – TORNATE, DELIBERAZIONI – 

ARTICOLO I

La Deputazione si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Le tornate ordinarie hanno luogo due volte l’anno (normalmente in Aprile e Novembre).
Le sedute straordinarie saranno tenute per disposizione del Gran Maestro, in seguito a convocazione del Presidente, o per istanza di almeno sette membri della Deputazione.
Le sedute della Deputazione non sono valide se non vi partecipino almeno sei membri: fra i quali il Presidente, o uno dei Vice Presidenti, e una delle Grandi Cariche.
Non è stabilito il numero delle riunioni del Consiglio di Presidenza.
Le sedute straordinarie del Consiglio di Presidenza, per essere valide, devono aver presenti almeno quattro membri del Consiglio medesimo.

ARTICOLO II

Gli atti delle deliberazioni saranno sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Deputazione, o da coloro che ne faranno le veci.

ARTICOLO III

Ogni membro della Deputazione ha il diritto di fare le proposte che ritiene opportune.
Qualora queste venissero respinte, il proponente può fare iscrivere il suo voto nel verbale delle deliberazioni.

CAPITOLO IX
 – FUNZIONI SACRE – 

Le Funzioni Sacre saranno stabilite dal Gran Priore d’accordo con la Deputazione e con l’approvazione del Gran Maestro.

CAPITOLO X
 – PROFESSIONE – 

ARTICOLO I

La professione nell’Ordine importa:
a) obbligarsi con promessa a fedeltà ed obbedienza verso il Gran Maestro e per lui verso gli altri superiori dell’Ordine, nelle cose riguardanti l’Ordine stesso, la disciplina di esso, nonché la buona morale;
b) sostenere la difesa della Cattolica Religione e promuoverla in altri secondo le proprie forze;
c) prestarsi per tutte le opere di carità verso il prossimo;
d) osservare la castità, secondo gli stati di vita cristiana.
La formula della promessa è stata approvata dalla allora Congregazione del S. Ufficio. Un apposito Regolamento, approvato dal Gran Maestro, disciplina i requisiti per l’ammissione alla professione.

ARTICOLO II

Fin quando il Gran Priore non riabbia dalla S. Sede la giurisdizione ecclesiastica sull’Ordine, il voto di obbedienza a lui nelle cose spirituali non s’intenderà mai in contraddizione con quanto potrà essere disposto dai rispettivi Ordinarii.

ARTICOLO III

Quantunque, secondo le antiche Costituzioni, le cariche non possano essere occupate che da Cavalieri professi, tale condizione continua a restar sospesa fino a nuova disposizione del Gran Maestro.

ARTICOLO IV

A tutti coloro che emettono la Professione dell’Ordine, il Gran Priorato rilascierà un attestato di tale Professione, contenente la data ed i contenuti della Professione emessa. Questo documento, giusta la formula approvata dal Gran Maestro, sarà munito del sigillo del Gran Priorato o suo Vice, e dal Segretario del Gran Priorato o suo Vice.

ARTICOLO V

Dal dì della Professione i Cavalieri porteranno sempre indosso la Croce dell’Ordine e nel levarsi al mattino la bacieranno col dire: per signum Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster: Iesus Crux et Maria sint mihi salus et custodia in via. Reciteranno pure ogni giorno l’uffizio della S. Croce o almeno cinque Pater ed Ave in memoria delle piaghe di Gesù e delle Stimmate di San Francesco.
I Cavalieri Professi avranno la precedenza tra i pari grado.

ARTICOLO VI

La cerimonia della Professione si svolgerà davanti al Gran Priore ovvero al Vice Gran Priore, ed al responsabile locale dell’Ordine. In assenza di questi, la cerimonia si svolgerà innanzi ad un Cavaliere ecclesiastico espressamente a ciò delegato; se neanche ciò fosse possibile, innanzi l’Autorità ecclesiastica locale.

ARTICOLO VII

I Dignitari Ecclesiastici e i Cappellani dell’Ordine vigileranno sull’osservanza dei voti da parte dei Professi.

CAPITOLO XI
 – BANDIERA DELL’ORDINE – 

Il vessillo dell’Ordine, nelle grandi adunanze e nelle sacre funzioni, è il Labaro Costantiniano, modellato sull’antico storico Labaro del Gran Costantino.
Il vessillo assegnato nelle funzioni civili per le opere di assistenza ospedaliera, di soccorso e di beneficenza, è la Bandiera di seta bianca, con la Croce Costantiniana nel centro, di colore porporino.

DISPOSIZIONE FINALE

I presenti Statuti non modificano i privilegi concessi in passato dalla Santa Sede Apostolica al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio ed ai suoi membri.

Cannes 20 luglio 1934, 16 luglio 1943.
FERDINANDO DI BORBONE
Duca di Calabria

Modifiche Madrid 31 ottobre 1987, 1° ottobre 2004
CARLO DI BORBONE
Infante di Spagna, Duca di Calabria

Sua Altezza Reale Don Carlo di Borbone Due Sicilie e Borbone Parma, Infante di Spagna, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Dinastia Reale e della Famiglia delle Due Sicilie, per grazia di Dio e diritto ereditario, Gran Maestro del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
Qui decreta che gli Statuti del Sacro Militare Ordine promulgati da Sua Altezza Reale, Don Ferdinando Pio di Borbone Due Sicilie, Duca di Calabria, nono Gran Maestro dell’Ordine, addì 16 Luglio 1943, modificati il 31 ottobre 1987 con effetto 1° gennaio 1968, sono ampliati come segue:

UNO: Per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro e, conforme alle tradizioni dell’Ordine, la Croce Costantiniana può venir concessa in circostanze eccezionali, a Dame e Gentiluomini Cristiani di alto lignaggio o che abbiano compiuto grandi imprese pubbliche, che tuttavia non professino la Religione Cattolica, Apostolica, Romana.

DUE: Tali concessioni sono rispettose delle medesime categorie e gradi e degli stessi requisiti Nobiliari-Familiari, in vigore, ma hanno titolo e designazione di “Onore”.
Nuove categorie pertanto sono: Onore e Giustizia, Onore e Jure Sanguinis e Onore e Merito ed i gradi sono quelli di Balì Gran Croce d’Onore e Giustizia, Cavaliere e Dama Gran Croce di ognuna delle tre categorie, Cavaliere e Dama di ognuna delle tre categorie, e Cavaliere d’Onore e Ufficio.

TRE: I Gentiluomini e le Dame a cui sia stata concessa la Croce Costantiniana d’Onore, non saranno membri dell’Ordine Costantiniano, ma si considereranno decorati con la Croce Costantiniana. La concessione della Croce Costantiniana, può essere sospesa o revocata nelle circostanze in cui si sospenderebbe un membro dell’Ordine o si radierebbe lo stesso dai Ruoli.

QUATTRO: I nomi di quei Cavalieri e Dame decorati con la Croce Costantiniana di Onore, appariranno nell’Albo o Ruolo dell’Ordine, in posizione immediatamente seguente i nomi dei membri dell’Ordine appartenenti alla categoria equivalente. Essi porteranno le medesime decorazioni dei membri dell’Ordine.

CINQUE: Quei Cavalieri e Dame dell’Ordine Costantiniano che non dovessero professare la Religione Cattolica Apostolica Romana, e che per speciale concessione di Sua Altezza Reale il Gran Maestro o dei suoi Predecessori, fossero già membri dell’Ordine, sono immediatamente trasferiti alla categoria di “Onore”.

Madrid, 19 settembre 1988, Festività di San Gennaro.
CARLO DUCA DI CALABRIA G.M.

Regolamento per la gestione e l’esame delle provanze nobiliari

Gli aspiranti Cavalieri ai gradi nobili di Giustizia e di Jure Sanguinis possono presentare, quali prove del loro stato nobiliare, i diplomi del Sovrano Militare Ordine di Malta per i gradi di Onore e Devozione o di Grazia e Devozione oppure i diplomi di ammissione agli Ordini di Santiago, di Calatrava e di Alcántara per Giustizia ed all’Ordine di Montesa per Jure Sanguinis.

Regolamento araldico

INSEGNE DELL’ORDINE E DEL GRAN MAGISTERO

La Croce greca gigliata d’oro, smaltata di color porporino, caricata alle estremità delle lettere IHSV (In Hoc Signo Vinces), e in centro del Cristogramma PX e ai lati delle lettere Alfa e Omega. La stessa circondata dal Collare Costantiniano in catena d’oro, formato da monogrammi costantiniani, connesso con la Croce dell’Ordine cinta da corona di alloro, con San Giorgio a cavallo in atto di uccidere il drago, pendente.

BALÌ, CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a portare la Croce dell’Ordine quale Capo del proprio stemma nobiliare; quest’ultimo può essere cinto dal Collare Costantiniano (per coloro che lo hanno ricevuto), oppure dal nastro blu cielo, con la Croce, la Corona, il Trofeo Militare e il S. Giorgio a cavallo che uccide il drago, sospeso il tutto.

CAVALIERI DI GRAN CROCE DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la placca d’oro di Giustizia, sospesa.

CAVALIERI DI GRAN CROCE JURE SANGUINIS E DI MERITO

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo e la placca d’argento, sospesa.

CAVALIERI DI GIUSTIZIA

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma col nastro blu cielo (in proporzione più stretto della banda di Gran Croce) e la Croce dell’Ordine, con Corona e Trofeo Militare, sospesi.

CAVALIERI JURE SANGUINIS

Sono autorizzati a cingere il proprio stemma a partire dalla terza zona superiore dello scudo, col nastro blu cielo e la Croce dell’Ordine con la Corona, sospesa.

CAVALIERI DI MERITO

Possono appendere la Croce dell’Ordine al nastro blu cielo al di sotto dello scudo.

CAVALIERI DI UFFICIO

Possono appendere la Croce dell’Ordine al di sotto dello scudo.

CAVALIERI D’ONORE

Nelle varie categorie, hanno diritto ai medesimi privilegi araldici dei membri dell’Ordine.

CARLO, GRAN MAESTRO
Madrid, 27 novembre 1988

Dichiarazioni sui privilegi nobiliari dei Cavalieri di Giustizia

Real dispaccio, 29 novembre 1804:
«Eccelenza:
Essendo stato informato il re di quando ha V.E. proposto con sua rappresentanza de’ 3 del passato mese di ottobre relativamente alla domanda avanzata dai cavalieri di giustizia del real Ordine Costantiniano di essere ascritti al registro della nobiltà, egualmente che si è praticato per cavalieri di giustizia dell’Ordine Gerosolimitano; si è la M. S. degnata di dichiarare, che cotesto supremo tribunale conservatore ascriva al registro della nobiltà i cavalieri di giustizia Costantiniano anteriori al mese di aprile 1800; e che per riguardo a quei cavalieri, che hanno ottenuto ovvero otterranno la croce di giustizia posteriormente alla detta epoca, siano i medesimi ammessi in termini di aggregazione, e coi pagamento di duc. 4000».

Ministero della Presidenza dei Ministri, 9 febbraio 1849:
«… i statuti dell’Ordine Costantiniano non può ottenersi né darsi croce di giustizia senza che i candidati avessero dimostrata la nobiltà generosa de’ quattro quarti di loro famiglia; e che quante volte potesse essere accordata tale decorazione in altro modo, ciò importerebbe di aver voluto il Sovrano, co’ suoi alti poteri dichiarare e riconoscere nel decorato la nobiltà generosa di sua famiglia. Le soggiungo di più che la nobiltà di tali cavalieri fu riconosciuta e dichiarata pari a quella de’ cavalieri di Malta di giustizia col dispaccio de’ 29 novembre 1804 accordandosi loro il diritto di potere essere ascritti ne’ registri della nobiltà del regno e similitudine di quelli di Malta di sopraccennati».

Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza dei Ministri, 10 gennaio 1850:
«Che i cavalieri Costantiniani di giustizia vengono nominati dal Re gran maestro per via di un real rescritto, e di un diploma in quattro casi.
1. Dietro le prove fatte de’ quattro quarti del decorato a tenore degli statuti.
2. In seguito della pruova medesima per soli due quarti, trattandosi di fondatori di commende a’ termini del dispaccio del 1794.
3. Quando il Re gran maestro supplisce colla pienezza di sua autorità a queste prove per la cognizione che ha della nobiltà de’ promossi.
4. Quando piaccia alla M.S. accordare a taluno per grazia la croce di giustizia Costantiniana, e con essa la nobiltà».

Anziano regolamento per l’ammissione alla Professione

ARTICOLO I

Requisiti per l’ammissione al noviziato

Può essere ammesso al noviziato dell’Ordine qualunque Cappellano o Cavaliere proveniente dalle classi di Giustizia, Jure Sanguinis e Merito che:
1. professi la Religione Cattolica ed abbia specchiata condotta morale;
2. abbia compiuto i ventisei anni di età;
3. sia stato ricevuto nell’Ordine da almeno cinque anni;
4. sia mosso da retta intenzione;
5. non sia trattenuto da alcun legittimo impedimento;
6. documenti il proprio battesimo e la confermazione;
7. documenti il proprio stato di famiglia, la mancanza di condanne penali e carichi pendenti.;
8. non sia gravato da debiti e incapace di estinguerli.

ARTICOLO II

Ammissione al noviziato

1. Il Cavaliere che vuole essere ammesso al noviziato deve inoltrare domanda scritta al Superiore territoriale laico ed a quello ecclesiastico., documentando il possesso dei requisiti di cui all’art. I.
2. Il Cavaliere dovrà, inoltre, fornire una certificazione scritta da parte del proprio Parroco, oppure del proprio Ordinario, attestante lo spirito richiesto per poter accedere al periodo di Noviziato.
3. I superiori territoriali di cui al n. 1 del presente articolo, vagliata la opportunità di portare avanti la richiesta sulla base di quanto richiesto al precedente articolo II e, prese eventualmente le ulteriori informazioni in loco sulla idoneità dell’aspirante, inoltrano la richiesta alla Commissione competente per territorio, ed al Cappellano Capo per la Nazione di competenza, i quali, valutata positivamente la richiesta, la inoltrano al Gran Magistero.
4. Una volta ottenuta risposta affermativa da parte del Gran Maestro, l’aspirante Professo viene affidato al Maestro dei Novizi. Questi è un Cavaliere Professo che verrà nominato dal Gran Maestro su proposta della Commissione competente per territorio e che assumerà l’incarico di gestire la fase del Noviziato nella propria zona geografica.
5. Fino a quando non ci sarà un congruo numero di professi, il novizio sarà affidato ad un Cavaliere di provato zelo e prudenza che abbia i requisiti di cui al predetto articolo I, e ad un Cappellano designato dai Superiori di cui al primo paragrafo del presente articolo.

ARTICOLO III

Svolgimento del noviziato

1. L’aspirante Professo dovrà così svolgere un periodo di noviziato pari a due anni durante il quale il Maestro dei Novizi ed un Sacerdote a cui viene affidato devono aver cura di far conoscere al Novizio gli ordinamenti, la storia e la tradizione dell’Ordine, di formarlo e di iniziarlo alle pratiche di pietà ed all’esercizio dell’apostolato ed agli obblighi propri della Professione.
2. Il noviziato ha inizio con una apposita cerimonia religiosa.

Aspetti Religiosi

3. Il Novizio, ed il Professo in seguito, dovrà accostarsi quotidianamente alla Eucaristia e dovrà pure essere introdotto alla Liturgia delle Ore. È infatti fortemente raccomandata la recita giornaliera delle Lodi mattutine e del Vespro; sarà opportuno aggiungere, al venerdì, all’Ora Media (Sesta) l’”Ufficio della Santa Croce”.
4. Oltre alle preghiere già previste sopra, il Novizio coltiverà l’animo nella pietà attraverso momenti personali di preghiera e di approfondimento della Parola di Dio (“Lectio Divina”) secondo l’antico uso monastico.
5. I Novizio, ed il Professo in seguito, si accosti con frequenza al sacramento della penitenza scegliendo liberamente il confessore.

Aspetti Caritativi

6. A questo fine l’aspirante dovrà esercitarsi nella pratica della carità cristiana visitando gli infermi ed i poveri. Assieme al Maestro dei Novizi ed al Sacerdote che lo seguono, il Novizio individuerà – possibilmente nella zona in cui abita – un’attività che consenta di potersi dedicare al servizio del prossimo. Non vi sono particolari vincoli all’attività scelta purché essa contribuisca alla formazione di uno spirito quale traspare dall’essenza dell’Ordine stesso.

Aspetti Storici

7. Il Professo, nella sua vita futura, dovrà essere di esempio per gli altri membri dell’Ordine per le sue caratteristiche umane e spirituali, ma dovrà anche essere un elemento in grado di sostenere con tranquillità argomenti di carattere storico a supporto del nostro Ordine con speciale riguardo agli aspetti del legittimo esercizio del Gran Magistero. Saranno quindi importanti per il novizio la lettura e la comprensione di testi specifici (gli Statuti dell’Ordine ed altri libri che verranno individuati dal Maestro e dal Sacerdote assieme al Novizio stesso) i quali formeranno – nel corso del periodo di prova – l’oggetto di ricorrenti controlli da parte del Maestro dei Novizi.

Incontri di valutazione

8. Essendo il periodo di prova suddiviso in quattro semestri, al termine di ogni semestre il Maestro dei Novizi, sentito il Sacerdote al quale l’aspirante è affidato, decide se sia opportuno ammettere l’aspirante al successivo semestre. Al termine di ogni periodo semestrale il Maestro dei Novizi ed il Sacerdote sono quindi tenuti ad inviare al Gran Magistero ed alla autorità locale (Commissione competente per territorio) una relazione attestante lo stato di avanzamento del noviziato e, in caso di insormontabili difficoltà, per raccomandare l’arresto del percorso.
9. L’aspirante dovrà conferire personalmente o per iscritto frequentemente con il Maestro dei Novizi, e con il Sacerdote cui viene affidato per ricevere gli ammonimenti spirituali e per discutere le eventuali difficoltà incontrate.
10. Spetta al Maestro dei Novizi ed al Sacerdote discernere e verificare la vocazione dei novizi e gradatamente formarli. Il Sacerdote ed il Maestro dei Novizi si dovranno incontrare regolarmente – perlomeno tre volte ogni semestre – per confrontarsi sull’indole, la maturità, la sussistenza della retta intenzione, il percorso intrapreso dall’aspirante ed i punti sui quali converrà maggiormente insistere nel cammino formativo. Tali incontri saranno anche allargati all’aspirante stesso che parteciperà con quello spirito di umiltà che si conviene a chi desidera accostarsi a questo grande impegno.
11. L’aspirante può liberamente interrompere il noviziato, e d’altra parte il noviziato potrà essere interrotto d’autorità.

Esercizi e ritiri spirituali

12. L’aspirante Professo inizierà e concluderà il noviziato con un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni interi e consecutivi in una casa religiosa stabilita dal Maestro dei Novizi. Una volta ogni sei mesi, l’aspirante è tenuto a fare un giorno di ritiro e di formazione spirituale in una casa religiosa stabilita dal Maestro dei Novizi.

ARTICOLO V

Conclusione del noviziato

Al termine dei quattro semestri conclusi con successo, il Maestro dei Novizi ed il Sacerdote presentano al Gran Maestro – per il tramite della Commissione competente per territorio – la proposta di ammissione alla Professione allegando la documentazione aggiornata di cui all’art. I, numeri 7 e 8, e, qualora la richiesta venga approvata dal Gran Maestro, il Novizio viene ammesso a Professare.

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