L’immagine del Cristo ricurvo intento a disegnare il mondo col compasso desta scalpore; si vede un compasso e si pensa alla massoneria. Ovviamente è raffigurato Dio Creatore dell’Universo, particolare della Genesi in imago Christi, utilizzata nelle miniature medievali e strumentalizzata dalla massoneria. Nonostante avrebbe fatto capolino sulla scena solo 400 anni dopo, 300 anni fa, le logge massoniche se ne sono appropriate per portare avanti l’idea che ci potesse essere una sorta di avvicinamento, o di compatibilità tra l’essere massone e Cattolico; compatibilità che la Chiesa Cattolica invece ha respinto da sempre, sdegnata e risolutamente ferma con documenti pontifici, dichiarazioni e atti ufficiali, di cui riportiamo i principali.
L’immagine proviene dalla Bibbia di San Luigi, opera in 3 volumi, che si conserva nel Tesoro della Cattedrale di Toledo, ed è uno dei più sublimi capolavori dell’arte libraria. Una Bibbia scritta e miniata a Parigi, tra il 1226 e il 1234, su commissione di Bianca di Castiglia, vedova di Luigi VIII e reggente della corona di Francia per conto del figlio minorenne. Meditando su questa splendida opera, Luigi IX iniziò il suo edificante cammino verso la santità.
La massoneria, fin dal suo documento fondativo, le Costituzioni di Anderson del 1717, presenta un’ideologia che mette da parte ogni verità religiosa e morale, riducendo la fede religiosa ad una opinione soggettiva. Il relativismo costituisce l’anima della massoneria, anche se non ne racchiude tutta l’essenza. La massoneria, infatti, presume di essere una “religione universale”, depositaria di un segreto di cui il massone prende gradualmente coscienza attraverso i riti, i simboli, i testi che assimila, ma anche attraverso l’atmosfera coinvolgente che respira nella loggia in cui è inserito. I templi massoni sono dei luoghi in cui l’incauto Cattolico aspirante massone abbandona la Chiesa Cattolica per essere immesso in una setta anticristiana, in cui perderà la sua anima e smarrirà la strada al destino di salvezza e di eterna felicità, a cui la fedeltà al Vangelo lo chiama.
Sotto il Gran Magistero di S.A.R. il Principe Don Pedro di Borbone delle Due Sicilie e Orléans, Duca di Calabria, Conte di Caserta, Capo della Real Casa delle Due Sicilie, sono state riaffermate con chiarezza la natura equestre-religiosa del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e le sue finalità: la Glorificazione della Croce, la Propaganda della Fede e la Difesa di Santa Romana Chiesa, alla quale l’Ordine è strettamente legato per speciali benemerenze e per molteplici prove di riconoscenza e di benevolenza avute dai Sommi Pontefici.
È così, recitano gli Statuti, non solamente precipuo dovere dei Cavalieri e delle Dame Costantiniani di vivere da perfetti Cristiani, ma è proprio di essi l’associarsi a tutte quelle manifestazioni che concorrono all’incremento dei principi religiosi e cooperare con tutti i mezzi perché si ridesti nella pratica la vita Cristiana. Perciò, è indiscussa la totale inconciliabilità tra l’appartenenza al Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e alla massoneria.
È arcinota la strategia della fratellanza massonica tesa a utilizzare particolari simboli, messaggi e attività filantropiche per diffondere messaggi che non hanno nulla a che fare con un corretto approccio alla fede Cristiana. Per il Cristianesimo Dio non è una sorta di vago noumeno kantiano, che possa essere veicolato da tutte le religioni del mondo, perché infinitamente distante dall’uomo, una sorta di neo-arianesimo sempre latente. Senza dover richiamare alcuna “assioma rahneriano”, le verità di fede Cristiane si fondano su quel volto uno e trino di Dio, che l’incarnazione, morte e resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo ha rivelato. Come ha ricordato la stessa Congregazione per la Dottrina della Fede, con la Riflessione del 23 febbraio 1985 su L’Osservatore Romano, a circa un anno di distanza dalla Dichiarazione sulla massoneria del 26 novembre 1983: «Solo Gesù Cristo è il Maestro della Verità e solo in Lui i Cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli». Un Cattolico non ha bisogno né di essere massone, né di maestri, venerabili e no, con tanto di grembiulini colorati.
La gerarchia suprema della Chiesa Cattolica più volte ha espresso solennemente, che l’appartenenza alla massoneria e alla Chiesa Cattolica per quest’ultima è inconciliabile. Un Cattolico che entrasse a far parte della massoneria incorrerebbe in scomunica latae sententiae, disapprovazione o interdetto.
La Lettera apostolica di Papa Clemente XII In eminenti apostolatus specula del 28 aprile 1738 [QUI] è il primo documento pontificio di condanna della massoneria e di scomunica per il Cattolico che aderisce a qualunque titolo ad un’associazione massonica: «Decretiamo doversi condannare e proibire, come con la presente Nostra Costituzione, da valere in perpetuo, condanniamo e proibiamo le predette Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole dei Liberi Muratori o Massoni, o con qualunque altro nome chiamate. Pertanto, severamente, ed in virtù di santa obbedienza, comandiamo a tutti ed ai singoli fedeli di qualunque stato, grado, condizione, ordine, dignità o preminenza, sia Laici, sia Chierici, tanto Secolari quanto Regolari, ancorché degni di speciale ed individuale menzione e citazione, che nessuno ardisca o presuma sotto qualunque pretesto o apparenza di istituire, propagare o favorire le predette Società dei Liberi Muratori o Massoni o altrimenti denominate; di ospitarle o nasconderle nelle proprie case o altrove; di iscriversi ed aggregarsi ad esse; di procurare loro mezzi, facoltà o possibilità di convocarsi in qualche luogo; di somministrare loro qualche cosa od anche di prestare in qualunque modo consiglio, aiuto o favore, palesemente o in segreto, direttamente o indirettamente, in proprio o per altri, nonché di esortare, indurre, provocare o persuadere altri ad iscriversi o ad intervenire a simili Società, Unioni, Riunioni, Adunanze, Aggregazioni o Conventicole, sotto pena di scomunica per tutti i contravventori, come sopra, da incorrersi ipso facto, e senza alcuna dichiarazione, dalla quale nessuno possa essere assolto, se non in punto di morte, da altri all’infuori del Romano Pontefice pro tempore».
Benché ritenuta definitiva, questa condanna di Papa Clemente XII non è che la prima di una lunga serie di condanne ripetute da quasi tutti i Pontefici successivi.
La Bolla Providas romanorum di Papa Benedetto XIV del 18 marzo 1751 [QUI] cita totalmente il testo della Lettera apostolica di Papa Clemente XII del 28 aprile 1738, condanna nuovamente la massoneria e vieta ad ogni Cattolico di far parte di essa o di frequentarne i membri.
La Bolla Quo graviora di Papa Leone XII del 13 maggio 1825 [QUI] cita integralmente il testo della Lettera apostolica di Papa Clemente XII del 28 aprile 1738 e della Bolla di Papa Benedetto XIV del 18 marzo 1751, condanna nuovamente la massoneria e la carboneria.
L’Enciclica Etsi multa luctuosa di Papa Pio IX del 21 novembre 1873 [QUI] definisce la massoneria, le sette e le altre società segrete la “Sinagoga di Satana”, e denuncia gli attacchi ai diritti e alla libertà della Chiesa Cattolica.
L’Enciclica Humanum genus. De secta masonum di Papa Leone XIII del 20 aprile 1884 [QUI] denuncia che l’obbiettivo delle logge massoniche è quello di asservire completamente l’uomo distruggendone la moralità e minacciandone il ruolo nella comunità civile anche attraverso la diffusione del movimento socialista, considerato un’emanazione della massoneria, di cui condanna il relativismo filosofico e morale.
L’Esortazione apostolica Annum ingressi di Papa Leone XIII del 19 marzo 1902 [QUI] è un documento straordinario che analizza magistralmente le radici profonde della crisi contemporanea, esortando alla resistenza alla massoneria.
Sotto il pontificato di Papa Pio X, pur in assenza di provvedimenti diretti ed espliciti da parte del magistero, procedono i lavori per la ricezione ed esplicitazione della condanna dell’appartenenza massonica nel documento più importante per la Chiesa Cattolica. Fervono infatti i lavori per la redazione del Codice di Diritto Canonico, promulgato da Papa Benedetto XV il 27 maggio 1917. Nel Canone 1240 §1 1º nega le esequie ecclesiastiche di chi appartenga alla massoneria; nel Canone 1399 8º proibisce i libri che presentino la massoneria come utile e non dannosa; nel Canone 2335 ribadisce la scomunica latae sententiae per chi aderisce a un’associazione massonica; nel Canone 2336 §2 stabilisce l’obbligo di denunciare al Sant’Uffizio chierici e religiosi che aderiscano ad un’associazione massonica.
La celebrazione del Concilio Vaticano II ha comprensibilmente impegnato la riflessione della Chiesa su se stessa in un enorme sforzo di autocomprensione ad intra e ad extra. Coerentemente con l’impostazione voluta dai padri conciliari, dall’assise non è stata emessa alcuna condanna di approcci errati alla fede. Anzi, la nuova visione dei rapporti fra Chiesa e mondo costringeva tutti i Cristiani a rivedere il loro approccio con l’”altro” in una rinnovata concezione dei rapporti con il contemporaneo. Tuttavia, l’opportunità del dialogo alla ricerca della verità esige, coerentemente, anche la necessità della condanna di posizioni inconciliabili con il deposito della fede. Questa esigenza di coerenza da parte della Chiesa Cattolica ha comportato, da parte della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede di una lettera De catholicis qui nomen dant associationibus massonicis (Notificazione ai Presidenti delle Conferenze Episcopali riguardante l’appartenenza di cattolici ad associazioni massoniche, DocCath 71 (1974) 856 [Gall.]) del 19 luglio 1974, inizialmente riservata, che era rivolta principalmente all’Arcivescovo metropolita di Philadelphia, Cardinale John Joseph Krol, ma venne notificata anche ad alcuni episcopati particolari. In essa si stigmatizzano interpretazioni false e capziose in merito alla possibilità dell’appartenenza a logge massoniche, chiarendo che nella era mutato rispetto a quanto disposto dal Canone 2335 del Codice di Diritto Canonico allora vigente e pertanto, sostanzialmente, nessuna abrogazione della scomunica era stata disposta.
Il Codice di Diritto Canonico promulgato da Papa Giovanni Paolo II, entrato in vigore il 27 novembre 1983, fa un elenco tassativo delle possibili scomuniche. Anche se non vi è alcun riferimento esplicito alla massoneria, la Dichiarazione sulla massoneria pubblicata con l’approvazione del Papa il 26 novembre 1983 dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede (Allegato 2), ha stabilito che la condanna ipso facto della massoneria resta immutata e che i Cattolici non possono far parte nella massoneria: «Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione».
Quindi, la Dichiarazione ha provveduto, in contemporanea con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Diritto Canonico, a dare l’unica interpretazione autorizzata del Canone 1374, che stabilisce che «chi aderisce ad una associazione che complotta contro la Chiesa sia punito con una giusta pena; chi poi tale associazione promuove o dirige sia punito con l’interdetto».
Non è necessario che la loggia, associazione o qualunque altra denominazione di tipo massonico a cui si appartiene sia apertamente contro la Chiesa Cattolica per incorrere nel divieto; è sufficiente che abbia le caratteristiche dell’associazionismo di tipo massonico.
Inoltre, la stessa Dichiarazione ha introdotto una forte limitazione alla libertà dei Vescovi della Chiesa Cattolica, cui viene vietato di derogare a quanto stabilito, anche in pejus, con provvedimenti più restrittivi per singoli fedeli o per comunità nell’ambito delle loro rispettive diocesi. Senza un provvedimento esplicito del Sommo Pontefice, queste eccezioni sono vietate: «Non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito, e ciò in linea con la Dichiarazione di questa S. Congregazione del 17 febbraio 1981». Quindi, è stata ribadita a chiare lettere la scomunica latae sentiae nei confronti dei Cattolici che aderiscono alla massoneria. Nessuna novità, anche se periodicamente vengono riaccesi i riflettori sulla vexata questio.
Mentre la Dichiarazione ribadisce la condanna e la diffida relativa all’appartenenza, venendo così a costituire interpretazione autentica del Canone 1374, in una Riflessione del 23 febbraio 1985 su L’Osservatore Romano (Allegato 3) si forniscono la motivazione della condanna e della diffida espresse nella Dichiarazione.
Un documento della Conferenza Episcopale Tedesca – emesso a conclusione di colloqui svolti dal 1974 al 1980 fra una commissione di dialogo della Conferenza, a ciò incaricata dalla Santa Sede, e qualificati esponenti delle “Grandi Logge Unite di Germania” (massoneria regolare) – conclude per l’incompatibilità fra la professione di fede Cattolica e l’appartenenza alla massoneria.
Infine, uno degli argomenti più dibattuti sulla massoneria è il cosiddetto “assonnamento” – o “stato di sonno” – che ha un significato duplice e antitetico a seconda che si valuti l’aspetto “iniziatico” o l’aspetto puramente associativo. Se infatti dal punto di vista “iniziatico” una volta superato il rito di iniziazione il massone rimane tale per sempre (anche dopo la morte, si parla infatti di “Oriente Eterno”), dal punto di vista meramente burocratico invece, essendo le principali Gran Logge italiane Regolari associazioni giuridicamente inquadrate come “non riconosciute”, ma perfettamente lecite, è possibile far decadere l’iscrizione chiedendo, appunto, lo “stato di sonno”. Il massone “in sonno”, non essendo più iscritto all’associazione, non dovrà più pagare la capitazione annuale e non avrà più diritto a frequentare le riunioni e le manifestazioni riservate e, se vorrà rientrare a far parte dell’Obbedienza, dovrà richiedere nuovamente l’ammissione, tramite apposito modulo e presentando i carichi pendenti e i certificati giudiziari, che dovrà essere vagliata e votata dai Fratelli di Loggia e accettata dagli organi preposti (Gran Segreteria, Gran Maestro). In caso di esito positivo dovrà nuovamente adempiere agli obblighi economici (pagare la tassa d’iscrizione) e prestare nuovamente la “promessa solenne”, venendo riammesso col proprio grado. Il massone in sonno può aderire anche ad altre associazioni massoniche nazionali e internazionali, non sussistendo più vincoli i associativi con l’obbedienza di provenienza, cosa preclusa agli iscritti.
Quindi, anche se rimanesse massone “in sonno”, un Cattolico rimarrebbe in stato di scomunica latae sentiae, disapprovazione o interdetto.
Allegati
Allegato 1
Dichiarazione circa l’appartenenza dei cattolici ad associazioni massoniche
Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede
17 febbraio 1981
In data 19 luglio 1974 questa Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede scriveva ad alcune Conferenze Episcopali una lettera riservata sulla interpretazione del Can. 2335 del Codice di Diritto Canonico che vieta ai cattolici, sotto pena di scomunica, di iscriversi alle associazioni massoniche e altre simili (1).
Poiché la suddetta lettera, divenuta di dominio pubblico, ha dato luogo a interpretazioni errate e tendenziose, questa Congregazione, senza voler pregiudicare le eventuali disposizioni del nuovo Codice, conferma e precisa quanto segue:
1) non è stata modificata in alcun modo l’attuale disciplina canonica che rimane in tutto il suo vigore;
2) non è quindi stata abrogata la scomunica né le altre pene previste;
3) quanto nella suddetta lettera si riferisce alla interpretazione da dare al canone in questione deve essere inteso, come era nelle intenzioni della S. Congregazione, solo come un richiamo ai principi generali della interpretazione delle leggi penali per la soluzione dei casi di singole persone che possono essere sottoposti al giudizio degli Ordinari. Non era invece intenzione della S. Congregazione rimettere alle Conferenze Episcopali di pronunciarsi pubblicamente con un giudizio di carattere generale sulla natura delle associazioni massoniche che implichi deroghe alle suddette norme.
Roma, dalla Sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 17 febbraio 1981.
Franjo Card. Šeper
Prefetto
Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo titolare di Lorium
Segretario
(1) Excellentissime Domine, complures Episcopi ab hac Sacra Congregatione quaesiverunt de pondere et interpretatione Canonis 2335 CIC qui sub pœna excommunicationis vetat catholicis nomen dare associationibus massonicis aliisve eiusdem generis.
Decursu longioris examinis huius quaestionis Sancta Sedes Conferentias Episcopales quarum res particulari modo interest pluries consuluit, ut istarum associationum naturam et navitatem hodiernam necnon Episcoporum mentem melius cognosceret.
Magna tamen divergentia responsionum quae rationem reddit diversarum situationum in unaquaque natione non sinit S. Sedem mutare legislationem generalem hucusque vigentem quae igitur in vigore manet usquedum nova lex canonica a competenti Pontificia Commissione Codici iuris canonici recognoscendo publici iuris fiat.
In considerandis autem casibus particularibus prae oculis tenendum est legem pœnalem strictae subesse interpretationi. Proinde tuto doceri et applicari potest opinio eorum auctorum qui tenent praedictum canonem 2335 respicere eos tantum catholicos qui nomen dant associationibus quae revera contra Ecclesiam machinantur.
Manet tamen in quocumque casu prohibitio pro clericis, religiosis necnon membris Institutorum saecularium nomen dandi quibuscumque associationibus massonicis.
Quae dum tecum communico, sensus profundae aestimationis meae Tibi pando atque remaneo
Tibi addictissimus in Domino
+ Franciscus Card. Šeper, Praefectus
+ Fr. Hieronymus Hamer, O.P., Archiepiscopus tit. Loriensis, a Secretis
Allegato 2
Dichiarazione sulla massoneria
Congregazione per la Dottrina della Fede
26 novembre 1983
È stato chiesto se sia mutato il giudizio del Chiesa nei confronti della massoneria per il fatto che nel nuovo Codice di Diritto Canonico essa non viene espressamente menzionata come nel Codice anteriore.
Questa Congregazione è in grado di rispondere che tale circostanza è dovuta a un criterio redazionale seguito anche per altre associazioni ugualmente non menzionate in quanto comprese in categorie più ampie.
Rimane pertanto immutato il giudizio negativo della Chiesa nei riguardi delle associazioni massoniche, poiché i loro principi sono stati sempre considerati inconciliabili con la dottrina della Chiesa e perciò l’iscrizione a esse rimane proibita. I fedeli che appartengono alle associazioni massoniche sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione.
Non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito, e ciò in linea con la Dichiarazione di questa S. Congregazione del 17 febbraio 1981 (Cf. AAS 73, 1981, p. 240-241).
Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, nel corso dell’Udienza concessa al sottoscritto Cardinale Prefetto, ha approvato la presente Dichiarazione, decisa nella riunione ordinaria di questa S. Congregazione, e ne ha ordinato la pubblicazione.
Roma, dalla Sede della S. Congregazione per la Dottrina della Fede, il 26 novembre 1983.
Joseph Card. Ratzinger
Prefetto
Fr. Jérôme Hamer, O.P.
Arcivescovo tit. di Lorium
Segretario
Allegato 3
Inconciliabilità tra fede cristiana e massoneria
Riflessioni ad un anno dalla Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede
L’Osservatore Romano
23 febbraio 1985
Il 26 novembre 1983 la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicava una dichiarazione sulle associazioni massoniche (cfr AAS LXXVI [1984] 300).
A poco più di un anno di distanza dalla sua pubblicazione può essere utile illustrare brevemente il significato di questo documento.
Da quando la Chiesa ha iniziato a pronunciarsi nei riguardi della massoneria il suo giudizio negativo è stato ispirato da molteplici ragioni, pratiche e dottrinali. Essa non ha giudicato la massoneria responsabile soltanto di attività sovversiva nei suoi confronti, ma fin dai primi documenti pontifici in materia e in particolare nella Enciclica «Humanum Genus» di Leone XIII (20 aprile 1884), il Magistero della Chiesa ha denunciato nella Massoneria idee filosofiche e concezioni morali opposte alla dottrina cattolica. Per Leone XIII esse si riconducevano essenzialmente a un naturalismo razionalista, ispiratore dei suoi piani e delle sue attività contro la Chiesa. Nella sua Lettera al Popolo Italiano «Custodi» (8 dicembre 1892) egli scriveva: «Ricordiamoci che il cristianesimo e la massoneria sono essenzialmente inconciliabili, così che iscriversi all’una significa separarsi dall’altra».
Non si poteva pertanto tralasciare di prendere in considerazione le posizioni della Massoneria dal punto di vista dottrinale, quando negli anni 1970‑1980 la S. Congregazione era in corrispondenza con alcune Conferenze Episcopali particolarmente interessate a questo problema, a motivo del dialogo intrapreso da parte di personalità cattoliche con rappresentanti di alcune logge che si dichiaravano non ostili o perfino favorevoli alla Chiesa.
Ora lo studio più approfondito ha condotto la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede a confermarsi nella convinzione dell’inconciliabilità di fondo fra i principi della massoneria e quelli della fede cristiana.
Prescindendo pertanto dalla considerazione dell’atteggiamento pratico delle diverse logge, di ostilità o meno nei confronti della Chiesa, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, con la sua dichiarazione del 26.11.83, ha inteso collocarsi al livello più profondo e d’altra parte essenziale del problema: sul piano cioè dell’inconciliabilità dei principi, il che significa sul piano della fede e delle sue esigenze morali.
A partire da questo punto di vista dottrinale, in continuità del resto con la posizione tradizionale della Chiesa, come testimoniano i documenti sopra citati di Leone XIII, derivano poi le necessarie conseguenze pratiche, che valgono per tutti quei fedeli che fossero eventualmente iscritti alla massoneria.
A proposito dell’affermazione sull’inconciliabilità dei principi tuttavia si va ora da qualche parte obiettando che essenziale della massoneria sarebbe proprio il fatto di non imporre alcun «principio», nel senso di una posizione filosofica o religiosa che sia vincolante per tutti i suoi aderenti, ma piuttosto di raccogliere insieme, al di là dei confini delle diverse religioni e visioni del mondo, uomini di buona volontà sulla base di valori umanistici comprensibili e accettabili da tutti.
La massoneria costituirebbe un elemento di coesione per tutti coloro che credono nell’Architetto dell’Universo e si sentono impegnati nei confronti di quegli orientamenti morali fondamentali che sono definiti ad esempio nel Decalogo; essa non allontanerebbe nessuno dalla sua religione, ma al contrario costituirebbe un incentivo ad aderirvi maggiormente.
In questa sede non possono essere discussi i molteplici problemi storici e filosofici che si nascondono in tali affermazioni. Che anche la Chiesa cattolica spinga nel senso di una collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, non è certamente necessario sottolinearlo dopo il Concilio Vaticano II. L’associarsi nella massoneria va tuttavia decisamente oltre questa legittima collaborazione e ha un significato ben più rilevante e determinante di questo.
Innanzi tutto si deve ricordare che la comunità dei «liberi muratori» e le sue obbligazioni morali si presentano come un sistema progressivo di simboli dal carattere estremamente impegnativo. La rigida disciplina dell’arcano che vi domina rafforza ulteriormente il peso dell’interazione di segni e di idee. Questo clima di segretezza comporta, oltre tutto, per gli iscritti il rischio di divenire strumento di strategie ad essi ignote.
Anche se si afferma che il relativismo non viene assunto come dogma, tuttavia si propone di fatto una concezione simbolica relativistica, e pertanto il valore relativizzante di una tale comunità morale-rituale lungi dal poter essere eliminato, risulta al contrario determinante.
In tale contesto, le diverse comunità religiose, cui appartengono i singoli membri delle Logge, non possono essere considerate se non come semplici istituzionalizzazioni di una verità più ampia e inafferrabile. Il valore di queste istituzionalizzazioni appare, quindi, inevitabilmente relativo, rispetto a questa verità più ampia, la quale si manifesta invece piuttosto nella comunità della buona volontà, cioè nella fraternità massonica.
Per un cristiano cattolico, tuttavia, non è possibile vivere la sua relazione con Dio in una duplice modalità, scindendola cioè in una forma umanitaria – sovraconfessionale e in una forma interna – cristiana. Egli non può coltivare relazioni di due specie con Dio, né esprimere il suo rapporto con il Creatore attraverso forme simboliche di due specie. Ciò sarebbe qualcosa di completamente diverso da quella collaborazione, che per lui è ovvia, con tutti coloro che sono impegnati nel compimento del bene, anche se a partire da principi diversi. D’altronde un cristiano cattolico non può nello stesso tempo partecipare alla piena comunione della fraternità cristiana e, d’altra parte, guardare al suo fratello cristiano, a partire dalla prospettiva massonica, come a un «profano».
Anche quando, come già si è detto, non vi fosse un’obbligazione esplicita di professare il relativismo come dottrina, tuttavia la forza relativizzante di una tale fraternità, per la sua stessa logica intrinseca ha in sé la capacità di trasformare la struttura dell’atto di fede in modo così radicale da non essere accettabile da parte di un cristiano, «al quale cara è la sua fede» (Leone XIII).
Questo stravolgimento nella struttura fondamentale dell’atto di fede si compie, inoltre, per lo più, in modo morbido e senza essere avvertito: la salda adesione alla verità di Dio, rivelata nella Chiesa, diviene semplice appartenenza a un’istituzione, considerata come una forma espressiva particolare accanto ad altre forme espressive, più o meno altrettanto possibili e valide, dell’orientarsi dell’uomo all’eterno.
La tentazione ad andare in questa direzione è oggi tanto più forte, in quanto essa corrisponde pienamente a certe convinzioni prevalenti nella mentalità contemporanea. L’opinione che la verità non possa essere conosciuta è caratteristica tipica della nostra epoca e, nello stesso tempo, elemento essenziale della sua crisi generale.
Proprio considerando tutti questi elementi la Dichiarazione della S. Congregazione afferma che la Iscrizione alle associazioni massoniche «rimane proibita dalla Chiesa» e i fedeli che vi si iscrivono «sono in stato di peccato grave e non possono accedere alla Santa Comunione».
Con questa ultima espressione, la S. Congregazione indica ai fedeli che tale iscrizione costituisce obiettivamente un peccato grave e, precisando che gli aderenti a una associazione massonica non possono accedere alla Santa Comunione, essa vuole illuminare la coscienza dei fedeli su di una grave conseguenza che essi devono trarre dalla loro adesione a una loggia massonica.
La S. Congregazione dichiara infine che «non compete alle autorità ecclesiastiche locali di pronunciarsi sulla natura delle associazioni massoniche, con un giudizio che implichi deroga a quanto sopra stabilito». A questo proposito il testo fa anche riferimento alla Dichiarazione del 17 febbraio 1981, la quale già riservava alla Sede Apostolica ogni pronunciamento sulla natura di queste associazioni che avesse implicato deroghe alla legge canonica allora in vigore (can. 2335).
Allo stesso modo il nuovo documento, emesso dalla Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede nel novembre 1983, esprime identiche intenzioni di riserva relativamente a pronunciamenti che divergessero dal giudizio qui formulato sulla inconciliabilità dei principi della massoneria con la fede cattolica, sulla gravità dell’atto di iscriversi a una loggia e sulla conseguenza che ne deriva per l’accesso alla Santa Comunione. Questa disposizione indica che, malgrado la diversità che può sussistere fra le obbedienze massoniche, in particolare nel loro atteggiamento dichiarato verso la Chiesa, la Sede Apostolica vi riscontra alcuni principi comuni, che richiedono una medesima valutazione da parte di tutte le autorità ecclesiastiche.
Nel fare questa Dichiarazione, la Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede non ha inteso disconoscere gli sforzi compiuti da coloro che, con la debita autorizzazione di questo Dicastero, hanno cercato di stabilire un dialogo con rappresentanti della Massoneria. Ma, dal momento che vi era la possibilità che si diffondesse fra i fedeli l’errata opinione secondo cui ormai la adesione a una loggia massonica era lecita, essa ha ritenuto suo dovere far loro conoscere il pensiero autentico della Chiesa in proposito e metterli in guardia nei confronti di un’appartenenza incompatibile con la fede cattolica.
Solo Gesù Cristo è, infatti, il Maestro della Verità e solo in Lui i cristiani possono trovare la luce e la forza per vivere secondo il disegno di Dio, lavorando al vero bene dei loro fratelli.
Allegato 4
Richiesta di Sua Ecc.za Mons. Julito Cortes, Vescovo di Dumaguete (Filippine) circa il “best pastoral approach” riguardo all’adesione alla massoneria da parte di fedeli cattolici
Dicastero per la Dottrina della Fede
Foglio di Udienza con il Santo Padre
13 novembre 2023
Recentemente, Mons. Julito Cortes, Vescovo di Dumaguete, dopo aver illustrato con preoccupazione la situazione della sua Diocesi, a causa del continuo aumento di fedeli iscritti alla massoneria, ha chiesto suggerimenti per fronteggiare adeguatamente tale realtà dal punto di vista pastorale, tenendo conto anche delle implicazioni dottrinali relative al suddetto fenomeno.
L’adesione alla massoneria è assai rilevante nelle Filippine e riguarda non soltanto coloro che sono formalmente iscritti alle logge massoniche, ma, più in generale, un grande numero di simpatizzanti e associati, i quali sono personalmente convinti che non vi sia alcuna opposizione tra l’appartenenza alla Chiesa cattolica e quella alle logge massoniche.
Per affrontare in modo appropriato tale problematica, è stato deciso di rispondere coinvolgendo la stessa Conferenza Episcopale Filippina, notificando che sarebbe necessario mettere in atto una strategia coordinata tra i singoli Vescovi che preveda due approcci:
a) Sul piano dottrinale, si dovrà ricordare che l’iscrizione attiva alla massoneria da parte di un fedele è proibita, a causa dell’inconciliabilità tra dottrina cattolica e massoneria (cf. la Dichiarazione della Congregazione per la Dottrina della Fede del 1983 e le stesse Linee guida pubblicate dalla Conferenza Episcopale nel 2003); pertanto, coloro che formalmente e consapevolmente sono iscritti alle logge massoniche e hanno abbracciato i princìpi massonici, ricadono sotto le disposizioni presenti nella succitata Dichiarazione. Queste misure si applicano anche agli eventuali Ecclesiastici iscritti alla massoneria.
b) Sul piano pastorale, il Dicastero propone ai Vescovi filippini di svolgere una catechesi popolare in tutte le parrocchie, riguardo alle ragioni dell’inconciliabilità tra fede cattolica e massoneria.
I Vescovi filippini vengono, infine, invitati a valutare l’opportunità di un loro eventuale pubblico pronunciamento al riguardo.
Víctor Manuel Card. Fernández
Prefetto
Ex Audientia Die 13.11.2023
Franciscus